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Quando il consenso sparisce

Tempo di lettura: 2 Minutei

di Cristina Croce

In Commissione Giustizia al Senato, il ddl sulla violenza sessuale ha cambiato asse: è
passato come testo base (con voto in Commissione) un nuovo assetto che abbandona il
riferimento al “consenso libero e attuale” e lo sostituisce con la formula della “volontà
contraria”, insieme a un inasprimento delle pene. La proposta non è ancora legge: il
percorso legislativo prosegue e la formulazione può essere ritoccata con modifiche e in
Assemblea.

Sembra un tecnicismo; in realtà è una svolta di paradigma. Il consenso è un criterio
positivo: richiede un’espressione chiara, libera, attuale e revocabile dell’assenso. È
l’ossatura dell’autodeterminazione: non basta che non ci sia un “no” rumoroso; serve un
“sì” riconoscibile, sottratto a paura, ricatto, dipendenza e asimmetrie. Spostarsi sulla
“volontà contraria”, invece, lavora “in negativo”: l’illecito diventa ciò che accade contro
qualcosa. Ed è qui che si apre la zona grigia più pericolosa, perché molte violenze non si
consumano in una sceneggiatura urlata, ma nei corpi che si immobilizzano, nelle menti
che si spengono per sopravvivere: nel freezing.
Il testo prova a correre ai ripari: precisa che l’atto è “contrario alla volontà” anche se
compiuto “a sorpresa” o approfittando dell’impossibilità di esprimere dissenso, e invita a
valutare contesto e situazione. Ma proprio questi correttivi rivelano il punto: se occorre
una lista di eccezioni per non perdere i casi più frequenti, allora il problema è la bussola.
Perché, quando la norma si concentra sulla “contrarietà”, il rischio concreto è che il
processo torni a ruotare attorno alla domanda tossica che perseguita le vittime da
decenni: “Perché non hai reagito? E perché non hai detto no in modo inequivoco?”.
Come se la libertà fosse una prova di forza, e non un diritto che lo Stato deve tutelare
anche quando è ferito, tremante, afono.

L’inasprimento delle pene non colma questo vuoto. La tutela non si misura solo in anni
di reclusione, ma nella definizione del confine tra lecito e illecito: è lì che una società
decide se vuole educare alla responsabilità o lasciare spazio alla scappatoia morale. Un
approccio fondato sul consenso sposta l’onere culturale su chi agisce: “Hai verificato
l’assenso?”. Un impianto centrato sul dissenso rischia di produrre vittimizzazione
secondaria e di riattivare una rappresentazione antica: il corpo femminile come
“disponibile salvo prova contraria”; la libertà come difesa in tribunale, non come
principio da rispettare prima.

E qui la chiusa sociologica è inevitabile: le leggi non sono solo comandi, sono cornici di
senso. Dicono che cosa una comunità ritiene “normale”, che cosa considera
“ambiguità”, che cosa trasforma in “colpa”. Se il legislatore oscura la parola consenso, il
messaggio che filtra nel tessuto sociale è devastante: non “la sessualità è reciprocità”, ma
“basta che non sia dimostrabile un rifiuto”. Una politica davvero giusta fa l’opposto:
chiude le zone grigie, non le protegge. Perché, in materia di violenza, l’equivoco non è
neutralità: è complicità.


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